
Nelle uscite precedenti abbiamo ampiamente descritto l’entrata in vigore della normativa che prevede l’obbligo di e-fatturazione e abbiamo oltremodo specificato i soggetti interessati da questo adempimento a partire dal 1° Gennaio 2019.
Dal 2015 la digitalizzazione nel settore delle fatturazioni è obbligatoria nei rapporti tra aziende private e PA (Pubblica Amministrazione), dal 1° Gennaio 2019 doveva diventare obbligatoria per tutti i soggetti titolari di Partita IVA, settore B2B (business to business, transazioni commerciali elettroniche tra imprese).
Nei giorni scorsi:
Dibattito acceso sui grandi esclusi dalla normativa in procinto di attuazione. Gli esclusi saranno moltissimi tra l’allargamento del regime forfettario, i soggetti che fanno solo scontrini e le esclusioni ora in discussione in Parlamento.
La bocciatura da parte del Garante della Privacy della normativa in ambito fatturazione elettronica per via dell’archiviazione di ingenti dati fiscali (BIG DATA), una raccolta sproporzionata di informazioni su cittadini e imprese da parte del Fisco col rischio latente che i dati vengano utilizzati in modo improprio da soggetti terzi.
Problematica legata alle decorrenze dei termini in fatto di attuazione della normativa, una percentuale bassissima ha provveduto ad allinearsi con le linee guida indicate dal decreto.
Viste e considerate tali problematiche, a seguire le evoluzioni del caso intercorse tra Ottobre e Novembre 2018.
Novità 1
Le ultime che riguardano il Decreto in tema di fatturazione elettronica ci ricordano che è stato approvato un recente emendamento che propone un nuovo articolo atto ad estromettere dall’obbligo di fatturazione elettronica (periodo d’imposta 2019) gli operatori sanitari, in particolare i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (sts) al fine della dichiarazione dei redditi precompilata.
Nella fattispecie gli operatori del circuito appena citato sono: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le farmacie siano esse private o comunali, i policlinici, le strutture che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, servizi sanitari, assistenza protesica, integrativa e gli iscritti all’albo dei medici, chirurghi e odontoiatri. (Due emendamenti del relatore Emilano Fenu del Movimento 5 Stelle sono stati approvati: niente fattura elettronica per medici e farmacisti per l’anno venturo ed esonero per le società sportive dilettantistiche che non abbiano incassato proventi oltre 65.000 euro).
Gli esclusi dalla normativa, perciò esentati dall’obbligo di invio di fattura elettronica, costituiscono una schiera di 5,8 milioni di soggetti titolari di partita IVA; gli stessi soggetti -nonostante l’esenzione- dovranno comunque avere dimestichezza con la materia poichè non potranno sottrarsi dall’avere a che fare con le fatture digitali in entrata.
Gli esclusi:
gli operatori sanitari (citati poc’anzi), i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario e vecchi minimi (circa 935.000 titolari di partita Iva, in base agli ultimi dati; potrebbe crescere fino a 1,5 milioni con l’innalzamento della soglia d’accesso a 65.000 euro di ricavi), esercenti o artigiani cioè 1 milione e 732.000 i quali operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali, gli agricoltori in regime speciale (gli agricoltori godono di un regime speciale Iva e di un esonero da adempimenti se il volume di affari non supera una cifra prestabilita), e le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di NON residenti.
Novità 2
In relazione alla manipolazione di ingenti quantità di Big Data, a seguito dell’utilizzo del Sistema di Interscambio per l’invio e la ricezione delle fatture in formato digitale, si apre un dibattito sentito e acceso riguardo la tutela della Privacy. Le fatture costituiscono una fonte ragguardevole di informazioni sul business, oltre che sul Fisco, così la commissione Finanze ha già approvato un emendamento che vieta a Sogei (società di Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze) di utilizzare soggetti terzi nella conservazione dei dati delle fatture. Tra le soluzioni al vaglio c’è quella di far sì che l’Agenzia memorizzi solamente dati di rilevanza tributaria; verranno salvati solo dati-chiave strettamente necessari, tralasciando il dettaglio dei consumi.
Novità 3
Proroga della moratoria sulle sanzioni per chi non si adeguerà all’obbligo.
Novità in materia di fatturazione elettronica con il decreto n. 119/2018, che ha previsto un regime transitorio dal 1 Gennaio 2019 al 30 Giugno 2019, secondo il quale gli operatori che al Primo Gennaio 2019 non saranno ancora in grado di emettere le fatture elettroniche, avranno la possibilità di emetterle in ritardo. In particolare, il soggetto potrà emettere oltre decorrenza del termine il documento senza sanzioni, entro la liquidazione IVA relativa al momento di effettuazione dell’operazione. Al contrario, è prevista l’applicazione di una sanzione al 20%, se l’emissione è ritardata alla liquidazione IVA successiva. Il periodo di salvaguardia introdotto dal decreto fiscale si ferma al 30 giugno ma la proroga della moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica decorre a Settembre 2019.
Dopo aver individuato le problematiche e accennato alle relative soluzioni, pare comunque evidente non ci siano discussioni riguardo il debutto della normativa.
Alla “manovra digitale” sono legati quasi 2 miliardi di euro di entrate per contrasto all’evasione fiscale dell’anno alle porte.